Formazione dell’Apprendistato in Umbria

Comunicazione Obbligatoria Apprendisti Umbria (DGR 810 del 07-Luglio-2017) Iscrizione Obbligatoria Apprendista alla offerta di interesse

  • OBBLIGATORIA l’iscrizione delle Aziende che assumono apprendisti.

    In Umbria, con l’Associazione FCS puoi farlo GRATUITAMENTE!

    sia per la FORMAZIONE di BASE che TRASVERSALE.

    Il nostro Ente mette in rete i servizi per l’apprendistato della Regione Umbria con la specifica normativa contrattuale (i.e. Piano Formativo Individuale, Registro di presenza, Formazione di base e trasversale, ecc).
    A seguito della registrazione riceverete dall’Associazione FCS una consulenza personalizzata e gratuita sul tema dell’apprendistato e quindi sarete seguiti per assolvere agli adempimenti obbligatori senza incorrere in sanzioni per la propria impresa ed in maniera totalmente gratuita (dal patto formativo alla formazione di base e professionalizzante e tutti gli altri adempimenti).

Entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista vanno comunicate le modalità di svolgimento della formazione obbligatoria:

Dedicato alle Aziende della Regione Umbria

L’Apprendistato e i suoi vantaggi.

  • Cosa è il contratto di apprendistato professionalizzante

    Il contratto di Apprendistato professionalizzante è una tipologia di contratto a contenuto formativo e quindi con importanti sgravi fiscali che consente di assumere giovani di età ricompresa tra i 18 anni (17 anni solo nel caso di possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni (esattamente fino 30 anni non compiuti).

    È definito “contratto formativo” in quanto prevede un piano formativo che alterna all’esperienza lavorativa momenti di “formazione” che possono svolgersi sia all’interno dell’impresa che all’esterno, presso agenzie formative accreditate per l’acquisizione di una qualificazione contrattuale e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

    I vantaggi economici dell’assunzione e gli sgravi contributivi

    Il contratto di apprendistato professionalizzante consente all’azienda di assumere formando nuove risorse umane ad un costo del lavoro significativamente vantaggioso:

    • sia per quanto concerne il compenso della busta paga da corrispondere all’apprendista in quanto questi è inquadrato con due livelli in meno rispetto alla mansione corrispondente
    • sia per quanto concerne gli oneri previdenziali ed assistenziali da corrispondere (INAIL, INPS ed IRPEF) in quanto si applica uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto e del 10% per il quarto anno.
  • Quanti apprendisti possono assumere le imprese

    Tutte le imprese private, a prescindere dal settore di attività in cui operano, possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante fino a due terzi del numero dei lavoratori dipendenti/subordinati (i.e. con 8 dipendenti possono essere assunti fino a 5 apprendisti in quanto 8:3X2=5,33)

Stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante

  • Forma e contenuti del contratto

    L’impresa che assume un apprendista deve sottoscrivere un contratto di lavoro redatto in forma scritta che annoveri, oltre agli elementi di ogni contratto di lavoro (relativi alla mansione):

    • la durata del periodo di prova così come indicato nel CCNL applicato (Commercio, Terziario, Servizi, Trasporti, Edilizia, ecc);
    • la durata della formazione di base e trasversale (40/80/120 ore ai sensi della normativa Regionale e Nazionale) che della professionalizzante (ai sensi del CCNL applicato);
    • il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
    • la qualifica contrattuale in esito al termine del (triennio) del contratto di apprendistato.
    La Normativa

    La normativa di riferimento è molto amplia ma la più importante (per la Regione Umbria) risulta la seguente:

    • Art. 7, comma 2 della DGR della Regione Umbria n. 810 del 07-Luglio-2017 relativamente alla “Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante”
    • Art. 44 del Decreto Legislativo n. 81 (Jobs Act) del 15 giugno 2015
    • Art. 1, comma 1.3 del Decreto Legislativo n. 167 del 14 Settembre 2017 (Testo Unico dell’Apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 Dicembre 2007).
  • Obblighi correlati all’attivazione del contratto

    Obblighi di comunicazione
    Come riportato nel testo unico dell’Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) non è più necessario comunicare all’Ente Bilaterale l’assunzione e/o inviare il Piano Formativo per l’approvazione, come invece accadeva nel D.Lgs 276/2003 (abrogato)
    L’impresa è invece obbligata, come per tutte le altre assunzioni, ad effettuare la comunicazione Unificata Lavoratori (UniLav) almeno 24 ore prima della data di assunzione per il tramite del sistema telematico regionale delle comunicazioni obbligatorie.

Come formare l’apprendista

  • Articolazione e modalità di realizzazione dei percorsi di formazione

    La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:

    • formazione di base e trasversale, di competenza della Agenzia Formativa Accreditata e di durata variabile da 40 a 120 ore a seconda del titolo di studio posseduto dall’apprendista;
    • formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell’impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva (che in media prevede 240 ore da svolgersi in azienda mediante affiancamento con il tutor aziendale).

    Mediante l’Associazione FCS verrà quindi assolta l’obbligo formativo della formazione obbligatoria sia di base che trasversale mediante specifici corsi e verrà redatto il piano formativo individuale su cui riportata la formazione professionalizzante da svolgere in Azienda mediante appostiti registri all’uopo predisposti.

    La formazione tecnico-professionale

    La contrattazione collettiva definisce, a seconda dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

    La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la responsabilità dell’impresa. Può essere svolta all’interno dell’impresa o all’esterno, presso strutture individuate dalle stesse imprese, anche avvalendosi dei Fondi Interprofessionali.

  • La formazione di base e trasversale

    In Umbria la formazione trasversale è erogabile solo da alcune delle Agenzie Formative che rientrano tra quelle accreditate dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale delle Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione numero 9747 del 12 ottobre 2016 visionabile nel seguente link tra le quali l’Agenzia Associazione FCS (una delle poche agenzie private non di emanazione datoriale ma con la medesima esperienza formativa).

    Tale formazione, regolata dalla Regione Umbria, deve essere organizzata dalle Agenzie Formative dell’elenco di cui sopra per una durata massima di 120 ore nell’arco del triennio, riparametrabile in funzione del titolo di studio dell’apprendista e alla durata del contratto e può essere svolta all’interno dell’impresa o all’esterno, anche avvalendosi dei Fondi Interprofessionali.

    La durata della formazione base/trasversale e professionale

    La formazione di base e trasversale, regolata dalla Regione Umbria, ha una durata massima di 120 ore nell’arco del triennio, riparametrabile in funzione del titolo di studio dell’apprendista, come indicato di seguito:

    1. 120 ore per l’Apprendista senza titolo di studio o con licenza media o diploma che non permette l’accesso all’università (suddivisibili in tre annualità da 40 ore cadauna);
    2. 80 ore per l’Apprendista con diploma che permette l’accesso all’università (suddivisibili in tre annualità da circa 27 ore cadauna);
    3. 40 ore per l’Apprendista laureato o con titolo superiore (suddivisibili in tre annualità da circa 17 ore cadauna).